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Termine per delibera consiliare del piano di riequilibrio: proroga al 30 settembre 2020

L’art. 17 comma 1 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) contiene un’importante novità per i Comuni che hanno deliberato il ricorso al piano di riequilibrio di cui all’art. 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/200): la norma, infatti, dispone che “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data”.

Ciò significa che il termine dei 90 giorni, decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso al piano di riequilibrio e qualificato come perentorio dal TUEL, entro cui il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio da sottoporre al vaglio della Corte dei conti, eccezionalmente è prorogato al 30 settembre nel caso in cui la sua scadenza “originaria” sia antecedente a tale data: ad esempio, se la delibera di ricorso al piano è esecutiva dal 20 giugno 2020, il Comune non dovrà rispettare necessariamente il termine del 18 settembre 2020 per la delibera del piano di riequilibrio (scadenza “naturale” dei 90 giorni) ma potrà deliberare entro il 30 settembre 2020.