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Debito non ammesso nella massa passiva dall’OSL: deve provvedere il Comune

Il debito riconosciuto con sentenza definitiva non ammesso nella massa passiva dall’organismo straordinario di liquidazione (OSL) deve essere onorato dal Comune al termine della gestione del dissesto: è quanto affermato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 7 agosto 2020, n. 2044.
Secondo i giudici, infatti, la circostanza che l’OSL – a torto o a ragione – abbia deciso di non ammettere il debito alla massa passiva con provvedimento ormai consolidatosi non esonerava l’ente locale dal dare esecuzione alla sentenza, ferma restando la possibilità di avvalersi dei rimedi approntati dall’ordinamento per impugnare siffatta decisione del medesimo organo straordinario (in primis, il giudizio ad istanza di parte ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. d) del Codice giustizia contabile – Decreto Legislativo n. 174/2016).
Conseguentemente, la mancata ammissione alla massa passiva imponeva agli uffici e al Consiglio Comunale di seguire l’ordinaria procedura di esecuzione della sentenza, a cominciare dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, corrispondendo tale adempimento, oltre che alle molteplici esigenze di controllo democratico, alla necessità di verificare il permanere degli equilibri di bilancio e di garantire il reperimento delle fonti di copertura.
La separazione della gestione «dissestata» (affidata all’OSL, organo sostitutivo dell’amministrazione in carica) da quella ordinaria (di competenza degli organi interni all’ente) e l’intervenuta chiusura della procedura dissestuale non possono, a maggior ragione dopo l’estinzione della gestione straordinaria, che condurre alla declaratoria dell’obbligo del Comune di imputare le somme al proprio bilancio «ordinario» e di dare sollecita esecuzione alla sentenza.