La contabilizzazione del fondo per la demolizione delle opere abusive

Secondo quanto disposto dal punto 3.20 ter dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004).
Pertanto, l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione, che è a carico dei Comuni, è esigibile nel medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata: conseguentemente, l’impegno di spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione è imputato al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione.
L’anticipazione erogata dalla CDP S.p.A, nel presupposto che sia stata già accertata l’entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l’effettiva demolizione dell’opera abusiva, è registrata come segue:
– l’entrata derivante dall’anticipazione da parte della CDP S.p.A è accertata nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;
– la spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione alla CDP S.p.A. è impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento di cui alla lettera a);
Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell’abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante l’entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi.
Nel rispetto del principio della prudenza, l’entrata accertata nei confronti degli autori dell’abuso edilizio è accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

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