Fondo demolizioni opere abusive: pubblicato il nuovo decreto del MIT

Sulla G.U. n. 206 del 19 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020, contenente la “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al fondo per la demolizione delle opere abusive”.
Possono accedere al fondo in discorso (previsto dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 25/2017) i Comuni nel cui territorio ricade l’opera realizzata in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire; il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione, in presenza di un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti, incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie.
Le richieste di accesso, a firma del legale rappresentante del Comune o di un suo delegato, si potranno presentare tramite la sezione dedicata sul sito istituzionale del MIT, dove nelle prossime settimane saranno resi noti i termini e gli elementi amministrativi e contabili da allegare.
Le somme saranno assegnate nel limite del 50% del costo totale dell’intervento, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico-economico.
I Comuni provvederanno all’affidamento dei lavori di demolizione entro un anno dall’assegnazione delle risorse, per concludere i lavori entro 2 anni da detta assegnazione; il mancato rispetto dei termini determinerà la revoca del contributo.
Infine, ma certamente non meno importante, il Decreto ha previsto un’attività di monitoraggio e controlli a campione, attraverso la verifica delle informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l’impresa esecutrice e la conclusione dei lavori, effettuato attraverso la banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio di cui all’art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
I comuni aggiornano i dati sullo stato di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale e comunicano alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente la data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni di anticipo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze effettueranno controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi.

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