Utilizzo di somme vincolate: annotazioni obbligatorie e verifiche

Il Comune può ricorrere all’utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata ogni qualvolta non possiede fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti, in alternativa all’anticipazione ex art. 222 TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000).
In particolare, in presenza di “temporanea” esigenza di cassa occorre individuare l’importo delle entrate vincolate da utilizzare a fronte di spese correnti e rispettare regole contabili rigorose, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 165/2020/PRSP, depositata lo scorso 30 luglio:
 il responsabile dei servizi finanziari, quando emette gli ordinativi d’incasso, deve riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL; parimenti, quando si emettono gli ordinativi di pagamento, bisogna riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL.
 il tesoriere, nelle sue scritture contabili, deve registrare, obbligatoriamente, la gestione degli utilizzi dei suddetti fondi;
 l’organo di revisione, in occasione della verifica di cassa trimestrale, deve riscontrare l’esatta e puntuale gestione delle risorse vincolate analizzando la contabilità di tesoreria: fondo iniziale, elenco entrate successive, elenco pagamenti disposti, fondo finale, controllo sull’utilizzo nei limiti delle autorizzazioni di Giunta.
Nell’occasione i giudici contabili hanno ricordato, altresì, che l’utilizzo ricorrente di entrate vincolate non ricostituite evidenzia difficoltà nella gestione della liquidità: le entrate vincolate, infatti, se pur distolte temporaneamente dalle proprie finalità, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nelle casse del Comune in quanto, reperite dall’Ente per finalità specifiche, non possono essere destinate ad altro titolo.
Il ritardato impiego di risorse vincolate o la continua distrazione delle stesse dagli scopi cui sono state destinate potrebbe determinare, oltre che la non realizzazione della finalità propria delle stesse, l’artificioso finanziamento di spese altrimenti non fronteggiabili.

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