La gestione globale di una RSA gode dell’esenzione IVA

La gestione globale di una residenza sanitaria residenziale (RSA), comprensiva di tutti i servizi correlati, beneficia dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 21) del Decreto IVA (DPR n. 633/1972): è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 240 del 3 agosto 2020.

La norma citata dispone che “Sono esenti dall’imposta:… 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,… comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

Sull’argomento, in precedenza, l’Agenzia si era espressa con la risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, precisando che:

  • l’esenzione “ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende”;
  • sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo” al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo”;
  • le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo prestazioni infermieristiche e riabilitative saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione da IVA ove rientrino in una delle fattispecie di cui all’art. 10 del Decreto IVA.

Il principio secondo cui, per applicare l’esenzione, è necessario che vi sia la gestione globale della casa di riposo, è stato ribadito nella risposta n. 221 del 2019 della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.

 

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