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La mancata ricostituzione di somme vincolate certifica lo squilibrio di cassa dell’Ente

 

 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), le entrate a destinazione vincolata, seppur temporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa.

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 60/2020/PRSP dello scorso 16 luglio 2020, tali fondi vengono reperiti dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o distrazione per gli scopi a cui sono state destinate potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili, oltre alla mancata realizzazione delle medesime finalità.

Gli enti che a fine esercizio non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria e/o che non hanno interamente reintegrato le entrate a destinazione vincolata devono considerarsi, quindi, in squilibrio di cassa.