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Decreto Semplificazioni: novità sul termine per la delibera del piano di riequilibrio

È stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio il Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76).

Tra le norme di maggior interesse per gli EE.LL. segnaliamo l’art. 17, rubricato Stabilità finanziaria degli enti locali.

In particolare, in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto, il comma 1 della citata disposizione prevede che il termine perentorio per la delibera consiliare di adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis comma 5 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è fissato al 30 settembre 2020 se la scadenza “ordinaria” dei 90 giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera di ricorso al piano) si verifica prima di tale data. In pratica, tutti gli enti che hanno deliberato il ricorso al piano prima del 2 luglio 2020 avranno, quale scadenza per deliberare il piano, il 30 settembre 2020.

Inoltre, il medesimo comma dispone la rimessione nei termini dei Comuni per i quali il termine di 90 giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’art. 107, comma 7, del Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 ed il 16 luglio 2020.