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Avvalimento della certificazione di qualità: i paletti della giurisprudenza

La giurisprudenza ammette il ricorso all’avvalimento per sopperire alla mancanza della certificazione di qualità richiesta ai fini della partecipazione alle gare (da ultimo, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 6 luglio 2020, n. 1288); tuttavia, tale tipologia di avvalimento può operare solo in presenza di una serie di condizioni.

Infatti, sebbene formalmente il prestito della certificazione di qualità costituisca un requisito generale di partecipazione alla gara, tale certificazione attesta un requisito tecnico – professionale attinente all’organizzazione che connota l’avvalimento in senso operativo e non di garanzia; conseguentemente, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 luglio 2017, n 3710; sent. 8 ottobre 2018, n. 5765) ha evidenziato che, quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

Applicando tali linee ermeneutiche, i giudici lombardi, nella citata sent. n. 1288/2020, hanno escluso la sufficienza, ai fini della validità e dell’operatività dell’avvalimento della certificazione di qualità, del contratto che mette a disposizione solo un Direttore Tecnico ed relativo know-how aziendale.