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Spese di rappresentanza: necessità di un apposito capitolo di bilancio

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella recente delib. n. 70/2020/PRSE, le spese di rappresentanza devono essere inserite nell’ambito della programmazione di bilancio in un apposito capitolo, con individuazione delle risorse da destinare a tale attività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore.

Al riguardo, i giudici hanno, altresì, precisato che tale capitolo deve “essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili” (in tal senso, cfr. anche Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 178/2017).

I principi contabili prevedono, infatti, che il sistema di bilancio sia comprensibile (principio n. 5 – veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità), presentando una chiara classificazione delle voci a rafforzamento e presidio del principio di veridicità delle scritture contabili. Inoltre, una classificazione veritiera consente la comparabilità e verificabilità nel tempo delle poste contabili (principio n. 12 – comparabilità e verificabilità) ed assolve compiutamente alla funzione informativa nei confronti degli utilizzatori interni ed esterni dei documenti contabili (principio n. 15 – pubblicità).