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L’agente contabile di fatto è equiparato all’agente contabile di diritto

Come è noto, l’art. 93 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti contabili devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sulla base di detta norma, la Corte dei conti, sez. Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, nella sent. n. 155 del 4 luglio 2020, ha ritenuto infondata la tesi, sostenuta da un dipendente comunale che aveva svolto, di fatto, le funzioni di economo, secondo cui, in mancanza di un economo regolarmente investito della funzione (e, quindi, di un agente contabile di diritto), mancherebbe l’incarico nel quale ingerirsi: infatti, secondo i giudici contabili, con la norma testé richiamata il legislatore ha chiaramente inteso riaffermare, in consonanza con pacifici e consolidati principio di contabilità pubblica consacrati nella legge di contabilità di Stato, la regola di piena equiparazione di entrambe le figure, laddove il contabile di fatto espleti le medesime mansioni di quello di diritto.

Ne discende, conseguentemente, che anche per il contabile di fatto è richiesto il medesimo grado di diligenza nella gestione del pubblico danaro dovuto dall’agente contabile regolarmente nominato, nonché l’assoggettamento al giudizio della Corte dei conti.