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Il termine per l’approvazione del bilancio ha natura acceleratoria e non perentoria

Come è noto, l’art. 141, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio”.

La norma, secondo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella recente sent. 3 luglio 2020, n. 4288, introduce un termine acceleratorio, non “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà” (conformemente, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 ottobre 2017, n. 4917): è, infatti, perentorio solo il termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa.

Come chiarito in passato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 febbraio 2007, n. 826) la legge, dunque, non collega all’inosservanza del termine ordinario una immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma l’apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento dell’organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio.