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Il contratto d’opera professionale con la P.A. deve rivestire la forma scritta ad substantiam

Il contratto d’opera professionale con la P.A., ancorché quest’ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam: è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. II civ., nell’ordinanza n. 11465, depositata il 15 giugno 2020.

Secondo i giudici, l’osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (ad esempio, la delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico), ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accettazione da parte del medesimo professionista (Cass., n. 24679/2013; n. 21477/2013).

Né è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l’ente può revocare ad nutum (Cass., n. 1167/2013).

Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass., n. 22501/2006; n. 15488/2001).