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Degustazioni con il CRAL dipendenti comunali: non sono spese di rappresentanza

Il costo di una degustazione di prodotti tipici in occasione dell’ospitalità a rappresentanti del CRAL dei dipendenti comunali, al fine di promuovere detti prodotti, non può considerarsi una spesa di rappresentanza: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, nella delib. n 70/2020/PRSE, depositata lo scorso 23 giugno.

Secondo i giudici, infatti, per potersi giustificare una spesa a titolo di rappresentanza deve sussistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell’ente e con la necessità del medesimo di accrescerne il prestigio verso l’esterno o ad intrattenere necessarie pubbliche relazioni con soggetti rappresentativi di altre istituzioni.

Già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell’immagine o dell’attività dell’ente.

Inoltre, le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).

Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (ad esempio, spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell’ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l’ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un’immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l’attività dell’ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l’attività politica).

Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell’ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all’erario: quindi, necessità dell’esposizione, caso per caso, dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa, della necessaria rigorosa giustificazione e documentazione nonché della rendicontazione in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento temporale o modale.