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TARI per gli studi professionali: le novità per il 2020

Dal 2020 gli studi professionali, ai fini del calcolo TARI, sono equiparati alle banche a agli istituti di credito e non più agli uffici e alle agenzie: si tratta di una novità prevista dall’art. 58 quinquies del DL n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020), che modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI.

Come è noto, l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune – nella commisurazione della tariffa – tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, l’art. 6 del regolamento stabilisce che:

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 al presente decreto.

  1. Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1”.

Nei punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 sono indicate le varie categorie produttive con i relativi intervalli, costituiti dai coefficienti presuntivi minimi e massimi di produzione dei rifiuti; tali coefficienti, ovviamente, sono fondamentali per il calcolo della TARI e, visto che i coefficienti massimi previsti dai citati punti 4.3 e 4.4 per la categoria “banche ed istituti di credito” sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria “uffici, agenzie, studi professionali”, ne consegue che l’equiparazione degli studi professionali alle banche e agli istituti di credito comporterà un risparmio per gli studi professionali.

Il Comune, perciò, dovrà tenere conto della novità già a decorrere dal 1° gennaio (come ricordato dal TAR Lazio, Roma, sez. bis, nella sent. 1° giugno 2020, n. 5788) e a modificare le previsioni applicabili agli studi professionali per il calcolo della tariffa.