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Dissesto: non bisogna revocare la precedente delibera di approvazione del piano di riequilibrio

La delibera di dissesto non richiede la revoca della precedente delibera con cui il Comune aveva approvato il piano di riequilibrio: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 16 giugno 2020, n. 2445.

Secondo i giudici, infatti, benché sia stata intrapresa la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), la dichiarazione del dissesto ex art. 244 del medesimo Testo Unico costituisce atto dovuto in presenza di almeno una delle condizioni normativamente prescritte:

  • l’impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;
  • l’esistenza, nei confronti dell’ente locale, di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità ordinarie previste dagli artt. 193 e 194 del TUEL.

L’approvazione di tale delibera, perciò, non deve essere necessariamente preceduta dalla revoca del “predissesto”, non trattandosi di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, una volta acclarato lo stato di incapacità funzionale e/o decozione finanziaria dell’ente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 143/2012; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 1800/2017). In tal caso, infatti, il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi.