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Incentivi accertamento tributi: solo con bilancio approvato al 31 dicembre

L’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali, previsto dall’art. 1 comma 1091, della Legge n. 145/2018, può essere riconosciuto solo se il bilancio di previsione è stato approvato dall’ente entro il termine previsto dall’art. 163, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ossia entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento: è il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Abruzzo, nella delib. n. 120 del 9 giugno 2020, confermando quanto già affermato dalla sez. reg. contr. Emilia-Romagna nella delib. n. 52/219 e della sez. reg. contr. Lombardia nelle deliberazioni n. 412/2019 e n. 40/2020.

Conseguentemente, non può essere riconosciuto nei casi in cui l’ente delibera il bilancio di previsione entro l’eventuale termine prorogato dal legislatore (come accaduto quest’anno a causa dell’emergenza epidemiologica in atto).

Secondo i giudici, è l’impianto normativo in materia di esercizio provvisorio ad essere di ostacolo al riconoscimento dell’incentivo in discorso. Ed infatti, l’art. 163, comma 1, del TUEL prevede che “Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”; al comma 3 è previsto che, in caso di esercizio provvisorio, “…non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222”.

La medesima disciplina limitativa è confermata dal Decreto Legislativo n. 118/2011, al punto 8 dell’allegato 4/2 denominato “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.

La conclusione dei giudici, perciò, trova giustificazione nella circostanza che, durante l’esercizio provvisorio, l’ente si trova ad operare in un regime restrittivo, in cui l’attività gestionale è limitata ad una serie di attività tassativamente indicate, fra le quali non rientrano la previsione e l’erogazione di risorse incentivanti, quale l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali.