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La procura è sufficiente a perfezionare il contratto fra ente e avvocato

Nel contratto di patrocinio della P.A. il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta: è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI civ., nella sent. n. 10675/2020 (in termini, cfr. Cass. n. 15454/2015; n. 1830/2018; n. 3721/2015; n. 2266/2012; n. 21007/2019).

Ed invero, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte: ne consegue, in particolare, che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma.

La procura ad litem, tuttavia, quando sia stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell’art. 83 c.p.c. ed è stata accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire l’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l’oggetto nonché la forma scritta, che, quale requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all’esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria (Cass., n. 8500/2004; n. 2266/2012); e ciò è ancor più evidente se considera la particolare liquidità delle obbligazioni in discorso, considerato che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l’attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente, e, dall’altro, il pagamento del compenso secondo la tariffa forense (Cass. n. 15454/2015).