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Anticorruzione: aggiornato l’elenco delle attività maggiormente esposte all’infiltrazione mafiosa

Il Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23), durante l’iter di conversione (conclusosi con la Legge 5 giugno 2020, n. 40), ha registrato l’introduzione ex novo dell’art. 4 bis; detta disposizione ha modificato l’elenco delle attività che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), devono essere considerate maggiormente esposte ai tentativi di infiltrazione mafiosa.

Di seguito riportiamo il testo previgente di quest’ultima disposizione e quello attualmente in vigore:

 

Art. 1 comma 53 Legge n. 190/2012 previgente Art. 1 comma 53 Legge n. 190/2012 a seguito della conversione del Decreto Liquidità
  Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a)  trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; a) abrogata
b)  trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; b) abrogata
c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)  noli a freddo di macchinari; e) noli a freddo di macchinari;
f)  fornitura di ferro lavorato; f) fornitura di ferro lavorato;
g)  noli a caldo; g) noli a caldo;
h)  autotrasporti per conto di terzi; h) autotrasporti per conto di terzi;
i)  guardiania dei cantieri i) guardianìa dei cantieri;
  i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
  i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
  i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

 

Le lettere a) e b) abrogate possono considerarsi “recuperate” dalla nuova lettera i-quater, nella categoria (ancorché non definita) dei servizi ambientali.

L’elenco, come previsto dall’art. 1 comma 54 della Legge Anticorruzione, può essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, on apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere.

Conoscere le aree sottoposte a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ha una fondamentale importanza per le stazioni appaltanti: infatti, come indicato dall’art. 1 comma 52 della Legge Anticorruzione, per le attività imprenditoriali ivi comprese è obbligatorio acquisire in ogni caso la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria, attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura e oggetto di periodiche verifiche.