Il Decreto Rilancio dispone la sospensione dei pignoramenti

L’art 152 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto la sospensione dei pignoramenti dell’agente della riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

In riferimento al pignoramento, la norma, prende in considerazione due archi temporali differenti.

Un primo momento è rappresentato dalle somme accantonate dal terzo, per l’effetto del pignoramento, prima del 19 maggio 2020: in questo caso, le predette somme non ritorneranno nelle disponibilità del debitore pignorato e potranno, pertanto, essere richieste dal riscossore.

Un secondo momento è caratterizzato dalle somme accantonate dal terzo per l’effetto del pignoramento dopo il 19 maggio 2020: in tale ipotesi, le suddette somme rientreranno nella disponibilità del debitore, fino al 31 agosto 2020, anche nell’ipotesi in cui, prima del 19 maggio 2020, sia stata ordinanza di assegnazione somme da parte del giudice dell’esecuzione

L’effetto della sospensione dei pignoramenti non vale solo per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ma anche per gli agenti della riscossione che agiscono per Regioni ed EE.LL. (art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

 

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