Garanzie fideiussorie appalti: verifiche solvibilità del garante da parte del Comune

IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), Banca d’Italia, ANAC e AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) hanno pubblicato, lo scorso 28 maggio, importanti suggerimenti per le PP.AA., utili per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide (il documento è integralmente consultabile sul sito dell’ANAC al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf).

Dopo le verifiche sui soggetti emittenti e sulle misure anti-contraffazione (oggetto di due precedenti articoli sul nostro sito), ci occupiamo, in questa occasione, delle verifiche relative alla solvibilità del garante, da effettuare consultando, in particolare, oltre al bilancio:

  • per le banche e gli intermediari finanziari, gli indicatori di adeguatezza patrimoniale pubblicati sul sito internet degli intermediari stessi (di norma reperibili in una sezione del sito denominata “informativa di terzo pilastro”);
  • per le compagnie di assicurazione, la Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (Solvency and Financial Condition Report o SFCR) che le compagnie (sia italiane che con sede in altri Stati UE) devono pubblicare annualmente sul loro sito internet; si suggerisce di verificare l’indice di solvibilità della compagnia congiuntamente alla raccolta premi.

Negli ultimi anni diverse compagnie di assicurazione estere operanti in Italia nel settore cauzioni sono fallite o sono state poste in liquidazione e altre sono state sottoposte a misure di rigore dall’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine: di tutti questi provvedimenti l’IVASS dà notizia con comunicati stampa pubblicati sul proprio sito istituzionale (https://www.ivass.it/media/comunicati/index.html).

Analogamente, sul sito istituzionale della Banca d’Italia viene data evidenza, oltre che dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni e di quelli non legittimati allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria in Italia, anche degli intermediari cancellati d’ufficio; in questo caso, i link consultabili sono:

Si segnala, ancora, l’opportunità di diversificare per quanto possibile il novero delle controparti garanti, evitando l’assunzione di posizioni concentrate verso singoli operatori.

Si rammenta, infine, che i meccanismi di gestione delle crisi non possono fornire forme di protezione specifica per l’eventuale inadempienza del garante e non è previsto, per i beneficiari di polizze fideiussorie, un sistema analogo ai Fondi costituiti a tutela di particolari categorie di “terzi danneggiati” (Fondo garanzia vittime della strada, Fondo garanzia vittime della caccia).

 

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