Dipendente in comando: il trattamento giuridico/economico resta quello dell’ente distaccante

La posizione di comando presso un altro ente della P.A. interrompe soltanto il rapporto di ufficio, lasciando immutato il rapporto di impiego tra il dipendente e l’amministrazione di appartenenza in tutti i suoi aspetti e, quindi, il trattamento giuridico ed economico dell’impiegato è regolato secondo le norme proprie dell’ente distaccante: è quanto ricordato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 maggio 2020, n. 3238, evidenziando la fisiologica continuità del rapporto lavorativo connessa all’istituto in discorso.

Il comando del pubblico dipendente, in altri termini, non determina la creazione di un nuovo rapporto d’impiego in sostituzione di quello precedente, lasciando inalterato il vincolo di dipendenza organica dell’impiegato dall’amministrazione di provenienza; comporta, più semplicemente, che le prestazioni di lavoro vengono fornite ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e che il nuovo ente di servizio subentra a quello di provenienza unicamente nell’esercizio del potere di supremazia gerarchica.

 

 

 

 

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