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Le novità in materia di IVA sui dispositivi per fronteggiare il COVID-19

L’aliquota IVA relativa ai dispositivi necessari per l’emergenza da COVID-19 sarà disapplicata fino al 31 dicembre 2020 e sarà del 5% dal 2021: è quanto previsto dall’art. 124 del Decreto Rilancio (DL 19 marzo 2020, n. 34), che ha introdotto il comma 1 ter 1, dopo il comma 1 ter, alla Tabella A, parte II bis, allegata al DPR n. 633/1972.

La norma contiene l’elenco specifico dei beni oggetto della novità: ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici chirurgici e camici impermeabili; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

La scelta di individuare, dal 2021, l’aliquota del 5% non è causale: infatti, tale valore si ritrova già in altri prodotti e servizi di rilevanza sanitaria: ad esempio, i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e le prestazioni socio-sanitarie delle cooperative sociali.