Decreto Rilancio: niente corrispettivo se il trasporto scolastico è sospeso

L’art. 109 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) contiene un’importante novità in materia di trasporto pubblico scolastico: i Comuni non sono più tenuti al pagamento del corrispettivo per il servizio non reso a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.

La questione merita un breve approfondimento.

Al Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), in fase di conversione (avvenuta con la Legge n. 27/2020) è stato inserito il comma 4 bis all’art. 92, il quale prevedeva, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza e delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, la non applicazione, da parte dei committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, di decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Si trattava, evidentemente, di una norma che tutelava gli operatori economici che si erano ritrovati, senza colpa, a non poter svolgere regolarmente i servizi di trasporto.

Il citato art. 109 del Decreto Rilancio, tuttavia, ha modificato il comma 4 bis dell’art. 92 del Decreto Cura Italia, eliminando il riferimento al trasporto scolastico: conseguentemente, gli enti che avevano affidato detto servizio non sono più tenuti a corrispondere il relativo corrispettivo per i mesi in cui il servizio è stato sospeso.

Si applicheranno, quindi, le clausole previste nel contratto di affidamento del servizio per le ipotesi di sospensione del servizio, opportunamente coordinate con l’art. 107 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e l’art. 23 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione») in materia di sospensione dell’esecuzione di un contratto.

 

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