Contributo ANAC e DURC: le novità del Decreto Rilancio

Il recente Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34, contenente Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020) contiene delle novità in materia di pagamento del contributo ANAC nelle gare di appalto e validità temporale del DURC:

  • l’art. 65 prevede che per il 2020, per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo ANAC previsto dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005 e relativo alle spese di funzionamento dell’autorità;
  • l’art. 81 modifica l’art. 103, comma 2, del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), precisando che i DURC in scadenza nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 15 maggio 2020 conservano la loro validità temporale fino al 15 giugno 2020 (come già previsto dal Decreto Cura Italia), non applicandosi a tali documenti (e qui vi è la novità) l’estensione di validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (fissata al 31 luglio 2020), prevista per certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi al permesso di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività, segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.
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