La contabilità finanziaria dell’anticipazione del fondo demolizione opere abusive

Come indicato dal punto 3.20 ter dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all’art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003, sono rimborsate dai Comuni alla Cassa Depositi e Prestiti entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004).

Pertanto, l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione, che è a carico dei Comuni, è esigibile nel medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata; conseguentemente, l’impegno di spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione è imputato al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione.

L’anticipazione erogata dalla Cassa, nel presupposto che sia stata già accertata l’entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l’effettiva demolizione dell’opera abusiva, è registrata come segue:

  • l’entrata derivante dall’anticipazione da parte della Cassa è accertata nel Titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;
  • la spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione alla Cassa è impegnata nel Titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento di cui al punto precedente;

Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell’abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante l’entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi.

Nel rispetto del principio della prudenza, l’entrata accertata nei confronti degli autori dell’abuso edilizio è  accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione. Nel bilancio degli esercizi successivi è accantonata nel FCDE una quota pari almeno al 20% del residuo attivo sino al momento della restituzione totale dell’anticipazione alla CDP.

 

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