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La contabilità finanziaria nel caso dei permessi di costruire a scomputo

Il Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) prevede che il richiedente il permesso di costruire possa realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo della relativa componente del contributo concessorio (art. 16, comma 2), a seguito di apposita convenzione con il Comune.

Come indicato dall’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 al punto 3.11, le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere.

Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e piano delle opere pubbliche).