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Ammissibile la referenza bancaria con data di poco precedente l’invito alla gara ma successiva alla manifestazione di interesse

Un concorrente ad una gara appalto che presenta una referenza bancaria con data di poco precedente l’invito alla gara (nel caso specifico, due giorni) ma successiva alla manifestazione di interesse non può essere escluso dalla procedura: è il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 8 maggio 2020, n. 2910.

Secondo i giudici, visto che già nell’avviso relativo alla manifestazione di interesse era prevista la referenza bancaria quale elemento da produrre in occasione del successivo invito, la referenza ottenuta dal concorrente dopo la partecipazione a tale manifestazione e datata con qualche giorno di anticipo rispetto alla lettera di invito non può per ciò solo essere ritenuta difforme dalle prescrizioni di gara, collocandosi comunque nella dimensione dell’iter di quest’ultima.

Sotto l’aspetto sostanziale, inoltre, la referenza concerne un requisito di natura soggettivo-professionale avente ad oggetto la capacità economico-finanziaria dell’operatore, non già un adempimento o una specifica attività a questo richiesta: per tale ragione, la finalità perseguita attraverso il requisito (attestare la solidità finanziaria ed economica dell’impresa) è ben compatibile con una referenza datata anteriormente alla lettera di invito e che si colloca comunque nel contesto della procedura, essendo posteriore all’avviso originario e temporalmente vicina allo stesso invito a partecipare e, quindi, ben in grado di offrire elementi significativi e attuali ai fini del vaglio di affidabilità economica del concorrente.