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Il ruolo e l’autonomia del responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente secondo la Corte dei Conti

La centralità del ruolo del responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente è stata spesso oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti; in particolare, recentemente, i giudici contabili della sez. reg. contr. Liguria sono tornati sull’argomento con la deliberazione n. 47/2020/PRSP, depositata lo scorso 28 aprile e che merita di essere segnalata.

I giudici hanno ricordato come l’art. 153 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prescrive che gli enti locali, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono disciplinare l’organizzazione del servizio finanziario, in ragione della dimensione demografica, affidando il coordinamento e la gestione dell’attività a un responsabile; a tal fine, la norma prevede espressamente la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni (facoltà estremamente utile per i Comuni di minori dimensioni).

Nello specifico, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nell’esercizio di tali funzioni, il responsabile del servizio finanziario, come ha avuto modo di precisare il DL n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento.

La disposizione indicata, nella prospettiva del complessivo rafforzamento dei controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali, ha voluto, infatti, valorizzare il ruolo del responsabile di tale servizio, che, per i compiti attribuiti, deve essere dotato di un certo grado di autonomia sia dal potere politico che dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi.

L’art. 153 del TUEL, quindi:

  • da un lato, prevede come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il corrispondente visto sulle determinazioni;
  • dall’altro, onera il responsabile del servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente (entro 7 giorni), al legale rappresentante dell’ente, al consiglio, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al riequilibrio, a norma dell’articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta).

L’importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dalla legge ne fa uno degli organi maggiormente esposti al rischio di azioni o comportamenti non regolari (anche aventi rilevanza penale, erariale o disciplinare); ciò deve indurre l’ente locale a strutturare in modo adeguato il proprio sistema di controlli interni ex artt. 147 e ss. del TUEL, tenendo conto che, in base alle norme citate, il responsabile del servizio finanziario è espressamente individuato come titolare in alcuni ed attore in altri.

L’art. 147 del TUEL, infatti, dopo la novella apportata dal citato DL n. 174/2012, prevede che gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, fra gli altri, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (nonché il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario”, nonché dei responsabili dei servizi).

Anche per l’effettuazione dei controlli interni, l’art. 147, comma 5, del TUEL prevede che più enti locali possano istituire uffici unici, mediante convenzione, facoltà che, si ripete, appare particolarmente utile (non solo a fini di risparmio di spesa, ma anche per garantire adeguata autonomia al controllore rispetto al controllato) per gli enti di minori dimensioni.

In particolare, il successivo art. 147-bis affida il controllo contabile, nella fase preventiva della formazione dell’atto, proprio al responsabile del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (mentre il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica).

Il medesimo controllo di regolarità amministrativo-contabile, inoltre, è attribuito, nella fase successiva, al segretario generale, che deve esercitarlo secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, procedendo a verificare, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Si tratta di attività che non ha solo obiettivi sanzionatori, ma, in prevalenza, correttivi, posto che la norma espressamente impone al segretario di trasmettere, periodicamente, le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio dell’ente locale.