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Il consigliere ipovedente ha diritto alla copia cartacea del documento già pubblicato sul sito istituzionale del Comune

L’esercizio del diritto di accesso implica l’obbligo per l’Amministrazione di rilasciare una copia cartacea dei documenti richiesti in luogo della sola pubblicazione sul sito web istituzionale (o della trasmissione di una copia in formato digitale) se la relativa richiesta sia giustificata con riferimento all’esistenza di motivi seri e comprovati che rendano impossibile o significativamente difficile l’utilizzo degli strumenti informatici per poter prendere visione dei documenti richiesti: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 29 aprile 2020, n. 394.

Applicando tale principio, i giudici veneti hanno riconosciuto il diritto del consigliere comunale ipovedente che richiede l’accesso ad un documento e, in ragione della sua cecità, necessitava di una versione cartacea dei documenti richiesti, da poter inserire in uno scanner che, grazie ad un programma di riconoscimento testi, era in grado di riprodurre lo scritto tramite sintesi vocale.

In sintesi, perciò, vi possono essere casi particolari in cui la pubblicazione di un documento sul sito istituzionale e l’utilizzo di documenti digitali teoricamente inviabili per posta elettronica non determina il venir meno dell’obbligo, in capo al Comune, di rilasciare la copia cartacea, ove motivatamente richiesta, ad esempio per documentate difficoltà di accesso ad internet, comprovata mancanza di competenze digitali o, come nel caso specifico, disabilità.