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La deliberazione del dissesto è legittima solo se emerge l’impossibilità di una scelta diversa

La decisione di dichiarazione il dissesto dell’ente richiede una approfondita istruttoria dalla quale deve emergere l’impossibilità dell’attivazione di un diverso strumento giuridico: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, sez. I, L’Aquila, nella sent. 23 aprile 2020, n. 135.

Ed infatti, secondo i giudici, l’art. 244 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) impone, senza possibilità di scelta discrezionale, la dichiarazione del dissesto in presenza di due situazioni alternative: l’impossibilità dell’ente di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero l’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 193 (provvedimenti in sede di verifica degli equilibri), nonché con le modalità di cui all’art. 194 per le fattispecie ivi previste (riconoscimento debiti fuori bilancio, con possibilità di un piano di rateizzazione concordato con i creditori).

Nel caso specifico, invece, il Consiglio Comunale aveva motivato la dichiarazione di dissesto sulla base della circostanza che l’alternativa, ossia il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 bis e ss., non avrebbe rappresentato una soluzione idonea perché avrebbe impedito, in ragione dei tempi più dilatati, “di poter gestire le transazioni con i creditori dell’ente che richiedono certezza dei tempi di monetizzazione del credito”. Secondo i giudici, tale motivazione denota una valutazione discrezionale che esula dalla valutazione relativa alla procedura di dissesto che, come sottolineato, è una determinazione vincolata in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge: di conseguenza, tenuto altresì conto che il Comune non versava neanche in uno stato di deficitarietà strutturale, i giudici hanno ritenuto illegittima la dichiarazione di dissesto.

È utile evidenziare, altresì, che i giudici hanno anche ritenuto legittimati all’impugnazione della dichiarazione di dissesto i consiglieri comunali: ciò in quanto, tenuto conto che tale legittimazione ad impugnare gli atti dell’organo di cui fanno parte è limitata ai casi in cui vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all’ufficio, non vi sono dubbi che la dichiarazione di dissesto incide in via diretta sul munus dei componenti dell’organo, in quanto integra comunque una preclusione parziale dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV,  sent. 2 ottobre 2012, n. 5184).