Verifiche pagamenti superiori a 5 mila euro. Vuoto normativo, in attesa della legge di conversione del Cura Italia.

di Francesco Cuzzola

 

Vuoto normativo tra verifica dei pagamenti della pubblica amministrazione di cui all’art. 48-bis del DPR 602/1973 e art. 68 del Decreto Cura Italia. Pur rimanendo immutato l’obbligo di verificare la regolarità “fiscale” dei pagamenti superiori a 5.000 euro è sospesa l’attività di riscossione coattiva.

L’art. 68 del DL 18/2020 ha infatti  sospeso i termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, senza però intervenire sugli aspetti delle disposizioni dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dall’art. 48-bis del Dpr 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del d. l. 262/2006 e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 2008, la n. 29 del 2009 e la n. 27 del 2011.

Le pubbliche amministrazioni, quindi, nell’emettere i mandati di pagamento per il pagamento di importi superiori a 5.000 euro, salvo le esclusioni oggettive e soggettive previste dai numerosi documenti di prassi e dalla norma stessa, già citati, devono comunque procedere ad effettuare il controllo.

E’ bene precisare, però, che il dm 40/2008 non aveva previsto alcuna forma di esclusione/esenzione delle verifiche, estendendo pertanto tali controlli a tutti i pagamenti, e non aveva chiarito se il controllo fosse da effettuare sul pagamento o sul contratto. La questione è stata risolta dalla Ragioneria Generale dello Stato, con le circolai 22/2008 e 29/2009, che hanno chiarito cosa debba intendersi per pagamento, prevedendo forme di esclusione soggettive e oggettive.

All’esito della verifica, se l’agente della riscossione non risponde alla richiesta entro 5 giorni feriali successivi, oppure comunica che non risulta un inadempimento, l’ente può procedere al pagamento del fornitore. Se, viceversa, risulta un inadempimento, l’agente della riscossione deve comunicare:

  • L’ammontare del debito del beneficiario inadempiente, compressivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;
  • L’intenzione dell’agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.p.r. 60/1973.

In questo ultimo caso l’ente sospende il pagamento fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione (art. 3, comma 4 del d. m. 40/2008).

Tuttavia, come detto, vi è la sospensione delle attività di riscossione coattiva dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 68 del Decreto Cura Italia.

Le amministrazioni pubbliche, però, dovranno comunque procedere ad effettuare i controlli di regolarità amministrativa e attendere la comunicazione dell’agente della riscossione nei 5 giorni lavorativi successivi.

Con ogni probabilità, l’Agente della riscossione comunicherà che, per effetto del suddetto combinato disposto dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 e dell’art. 68 del decreto 18/2020, lo scrivente Agente della Riscossione, fino al 31 maggio 2020, non può procedere alla notifica di atti di riscossione, ivi compresi gli ordini di versamento di cui all’articolo 72- bis del D.P.R. n. 602/73.

 

La pubblica amministrazione, a seguito del ricevimento della notifica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dovrà comunque procedere a sospendere il pagamento e ad attendere i 60 giorni previsti dal DM 40/2008. Tuttavia, se i 60 giorni scadono prima della data indicata dall’Agente della Riscossione, l’ente dovrà decorso detto termine, senza che nessuna ulteriore comunicazione pervenga dell’Agente della Riscossione, procedere al pagamento a favore del suo creditore.

Si precisa, però, che è al vaglio del Senato un emendamento al DL 18-2020, in sede di conversione in legge, che prevede la sospensione del citato art.48-bis del DPR 602/1973 per 6 mesi decorrenti dall’entrata in vigore della medesima legge di conversione., anche se non è rinvenibile alcuna norma che consenta di ritenere pure la sospensione di tale controllo; né, dall’analisi delle Schede d’approfondimento messe a disposizione nel Dossier del Parlamento sulle misure del Decreto in parola (cfr. Dossier Parlamento-DL n. 18/2020 – A.S. 1766 Volume II Artt. da 49 a 127 del 21 marzo 2020), emerge che, tra le attività dell’Amministrazione finanziaria sospese, via sia pure quella della verifica ex art. 48 bis.

Tale disposizione avrebbe certamente l’effetto di garantire, per il futuro, il pagamento integrale dei corrispettivi contrattuali, a prescindere dall’esistenza di un inadempimento accertato facente capo all’impresa destinataria, e garantirebbe di colmare il vuoto normativo esistente tra art. 68 del Decreto Cura Italia e art. 48-bis del DPR 633/1972.

Una ulteriore soluzione potrebbe essere quella, una volta effettuata la verifica e ricevuta la risposta dell’agente della riscossione circa la sospensione dei termini di pagamento fino al 31 maggio 2020, di far decorrere dal 1° giugno 2020 il termine dei 60 giorni entro cui l’agente potrà attivarsi per l’eventuale pignoramento, che sarà comunicato all’ente verificatore.

Pertanto ad oggi, senza una espressa previsione normativa, l’Ente è tenuto, prima della liquidazione dei mandati di pagamento superiori a 5.000 euro, ad applicare quanto previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

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