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Parere di regolarità e conflitto di interessi: supplisce il segretario

Nel caso in cui il responsabile dell’ufficio, chiamato a rendere il parere di regolarità tecnica o contabile, si astenga per conflitto di interessi, si applica la regola residuale di cui all’art. 49 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui è il segretario che provvede al suddetto parere quando vi sia assenza del responsabile del servizio: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 17 aprile 2020, n. 2450.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, l’astensione per conflitto di interessi (cogente per l’interessato ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, che impone anche l’obbligo di segnalazione) integra l’ipotesi di assenza richiesta dal citato art. 49 comma 2 per la relativa operatività.
Ricordiamo che l’art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) impone che ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, venga corredata – già in sede di elaborazione della proposta – del parere di “regolarità tecnica” ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di “regolarità contabile” del responsabile del servizio di ragioneria.
L’importanza di tale apporto è evidente:
a) dal carattere obbligatorio del parere (che “deve essere richiesto”: art. 49, comma 1);
b) dalla rilevanza ai fini dei “controlli interni” (cfr. art. 147 bis);
c) dalla autonoma responsabilizzazione, sul piano amministrativo e contabile, dei soggetti chiamati a formularli (cfr. art. 49, comma 3);
d) dalla loro attitudine condizionante (che impone, ove la Giunta e il Consiglio abbiano inteso discostarsene, un obbligo di qualificata e specifica motivazione: cfr. art. 49, comma 4).