Incarico ex art. 110 TUEL: danno erariale se non si rispettano le condizioni

Il conferimento di un incarico a contratto ai sensi dell’art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) può comportare danno erariale in capo agli amministratori che non rispettano le condizioni desumibili dalla norma: è quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. II Centrale Appello, nella sent. 5 marzo 2020, n. 55.

I giudici hanno ricordato come sia necessaria un’interpretazione dell’art. 110 citato coerente con i principi del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione; conseguentemente, per poter procedere all’affidamento dell’incarico è necessaria la presenza delle seguenti condizioni e modalità, che si pongono quali elementi di legittimità dell’azione amministrativa:

  • preventiva ricognizione circa la non disponibilità di professionalità interne eventualmente utilizzabili in luogo di un incaricato esterno;
  • indizione e adeguata pubblicizzazione della procedura selettiva; quest’ultima, in particolare, deve ritenersi necessaria per l’accesso ad un pubblico impiego, in ossequio al principio cristallizzato dall’art. 97 Cost. e valido anche per gli incarichi a tempo determinato;
  • accertamento della professionalità occorrente all’espletamento delle funzioni.

Nel caso oggetto della sentenza di condanna gli amministratori locali avevano deliberato il conferimento dell’incarico di responsabile di un ufficio ad un soggetto esterno, senza avere indetto una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata e senza avere preventivamente accertato il possesso di specifiche professionalità da parte del prescelto.

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