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Escussione automatica della polizza se il contratto non si stipula per fatto imputabile all’aggiudicatario

L’art. 93 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, con un duplice scopo:
• responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara, al fine di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta;
• precostituire una forma di tutela, a favore della stazione appaltante, per l’eventualità che, per fatto (anche successivo alla formulazione dell’offerta) comunque imputabile al concorrente risultato aggiudicataria, non si addivenga alla stipula del contratto.
Conseguentemente, come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 6 aprile 2020, n. 2264, è legittima l’escussione di detta garanzia nel caso in cui l’aggiudicatario perda i requisiti, originariamente posseduti, nelle more connesse alla stipula del contratto; si tratta di una conseguenza automatica, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte della stazione appaltante (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 24 gennaio 2019, n. 589), conseguenza del riscontro di un fatto ostativo alla stipula, non imputabile alla stazione stessa ma rientrante nel dominio dell’aggiudicatario, che ha l’onere di garantire la continuità del possesso dei requisiti di legge (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 dicembre 2014, n. 6455).