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Proroga biennale per gli accertamenti in materia di imposte e IVA

L’art. 67 comma 4 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, eccezionalmente, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: in sintesi, perciò, si allungano di due anni i termini relativi a dette attività.

Rientrano nella previsione normativa, ad esempio, gli accertamenti (che prevedono una decadenza ordinaria quinquennale) in materie di:

  • imposte sui redditi (art. 40 del DPR n. 600/1973);
  • IVA (art. 57 del DPR n. 633/1972);
  • imposta di registro (art. 76 del Testo Unico n. 131/1986);
  • imposta di successione e donazione (art. 27 del Testo Unico n. 346/1990).

Secondo la circ. n. 8 del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, lo scopo di tale allungamento dei termini è quello di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi.