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Lavoro agile: le indicazioni della circ. 2/2020 del Ministro per la P.A.

Pubblicata sul sito della Funzione Pubblica la circ. 2/2020 (consultabile al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/02-04-2020/circolare-n-2-del-1-aprile-2020), con cui vengono forniti ulteriori indicazioni per la corretta applicazione del c.d. lavoro agile nelle PP.AA.

Fra gli aspetti più rilevanti, segnaliamo:

  • nell’ipotesi di assunzione di nuovo personale, il periodo di prova non è incompatibile con la modalità del lavoro agile. Ai fini del compimento del periodo di prova, infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Il principio è desumibile anche dalle previsioni dell’art. 14 della Legge n. 124 del 2015, secondo cui le amministrazioni garantiscono che i dipendenti in smart working non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;
  • è auspicabile che le amministrazioni promuovano percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza, soprattutto con riferimento a figure professionali la cui attività potrebbe essere difficilmente esercitata in modalità agile e per le quali l’attuale situazione potrebbe costituire un momento utile di qualificazione e aggiornamento professionale;
  • il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e ciascuna PA deve assumere le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
  • le prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario;
  • ferma restando la prioritaria scelta del legislatore, in termini generali, a favore del lavoro agile, è legittimo che le amministrazioni possano ricorrere all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività; non rientrano, tuttavia, nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse, che devono necessariamente essere godute nell’anno di riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.