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Spostamento merci e mezzi nei porti: non vi è imponibilità IVA

Deve riconoscersi la non imponibilità IVA dei servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto all’interno di un porto: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 95 del 25 marzo 2020.
Nel caso specifico, una società a partecipazione pubblica aveva chiesto la conferma della suddetta non imponibilità per i servizi di:
– scarico, deposito, carico e servizi accessori relativamente a merce nazionale e comunitaria destinata ad altro Paese comunitario;
– scarico, deposito, carico e servizi accessori relativamente a merce nazionale e comunitaria destinata all’immissione in consumo nel territorio dello Stato;
– deposito, ricarico e servizi accessori relativamente a merce extracomunitaria entrata nel deposito doganale e successivamente sdoganata in deposito e immessa in consumo in Italia o in altro Paese comunitario.

Gli esperti dell’Agenzia hanno evidenziato che tali servizi rientrano nel regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) e riguardante “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
La non imponibilità, secondo l’Agenzia, vale anche:
– per il noleggio e la manutenzione di mezzi di sollevamento, di mezzi per le movimentazioni di magazzino e di trasferimento interno delle merci e delle unità di carico, nonché di ogni altro mezzo necessario allo svolgimento delle attività autoportuali, quali spazzaneve, autocarri, spazzatrici (invece, opera il regime IVA ordinario per l’acquisto di tali mezzi);
– per le prestazioni di servizi riguardanti l’ampliamento, il miglioramento e la manutenzione degli edifici esistenti e la manutenzione dei relativi piazzali a condizione che riguardino opere già esistenti nei porti e regolarmente previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali.