Il nuovo accertamento con adesione dopo il Decreto Cura Italia: primi chiarimenti

Con la circ. n. 6/E del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove procedure di accertamento con adesione, a seguito della sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, introdotta dal Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) con l’art. 67, al comma 1: detta norma, infatti, prevede che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Tale disposizione deve essere coordinata con:
 il comma 4, che rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell’ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione;
 l’art. 83 comma 2, che prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
Conseguentemente:
 per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;
 per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
Premesso l’indicato quadro normativo, l’Agenzia ha chiarito che nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’art. 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sia la sospensione prevista dall’art. 83.
Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
 alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
 dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto;
 essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27 luglio.
Ciò nondimeno, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile.
L’Agenzia, ancora, precisa che le procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale devono privilegiare strumenti a distanza, quale l’utilizzo della PEC, preferibile rispetto alla mail ordinaria. Gli uffici, perciò:
 provvederanno all’identificazione del contribuente (o del suo rappresentante) mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura);
 nella medesima PEC o mail dovrà essere indicato il numero e l’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
 vi sarà la redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
 si provvederà all’invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si concludesse nello stesso giorno;
 dopo la condivisione, il contribuente stamperà il file ricevuto, lo sottoscriverà (digitalmente o con firma autografa, avendo cura, in questo secondo caso, di siglare tutte le pagine e allegare copia del documento di identità) e lo restituirà all’Agenzia tramite PEC o mail;
 l’ufficio stamperà, sottoscriverà il verbale, inserirà un numero di protocollo e restituirà il tutto al contribuente tramite PEC o mail.
Le indicazioni che precedono sono adattabili:
 all’ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente;
 all’istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente;
 in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette;
 più in generale, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.
L’Agenzia, infine, ha precisato che non è interessato dalla sospensione il termine (previsto dall’art. 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di “venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7” entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!