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Versamenti nei confronti della P.A.: proroghe e sospensioni disposte dal c.d. Decreto Cura Italia

Con la pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) sulla G.U. n. 70 del 17 marzo, si concretizzano le misure urgenti adottate per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.

In particolare, segnaliamo:
 la proroga al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle PP.AA., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti lo scorso 16 marzo (art. 60);
 la sospensione dei versamenti delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: saranno effettuati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero potranno essere rateizzati per un massimo di cinque rate, con decorrenza maggio 2020 (art. 61);
 sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: i relativi pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno, senza sanzioni (art. 62, comma 1);
 sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria; tale agevolazione vale per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; anche in questo caso, i pagamenti dovranno essere effettuati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero potranno essere rateizzati per un massimo di cinque rate, con decorrenza maggio 2020 (art. 62, comma 2);
 l’art. 62 comma 7, infine, dispone che, per quanti hanno ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; i contribuenti che si avvalgono di tale opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.