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Stralcio debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti di riscossione e correlata detrazione IVA

 

Segnaliamo la recente risposta ad interpello n. 90 dell’11 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate, con cui è stato affermato che è possibile, per gli agenti di riscossione affidatari, la detrazione IVA in variazione conseguente alla cancellazione dei debiti di importo non superiore a 1.000 euro.

Come è noto, l’art. 4, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3 [n.d.r. definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione], sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate… Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.

La norma, quindi, dispone la cancellazione automatica ed ex lege dei debiti di importo residuo sino a mille euro, per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili.

Ai fini IVA, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la possibilità di effettuare la rettifica dell’imposta è disciplinata dall’art. 26 del DPR n. 633/1972 (“Decreto IVA”), il cui comma 2 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del Decreto IVA, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”. L’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissione della nota di variazione è ovviamente consentito entro i termini individuati dall’art. 19 del Decreto IVA ossia “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (cfr. circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E).