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È soggetta ad imposta di bollo la fattura del libero professionista all’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI

 

 

La fattura del libero professionista ad un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI è soggetta all’imposta di bollo, nella misura di 2 euro, fin dall’origine, se l’importo supera i 77,47 euro: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad interpello n. 67 del 20 febbraio 2020.

Come è noto, l’art. 1 del d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 642, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”, mentre l’Allegato B a detto decreto, denominato “Tabella”, contiene l’elencazione di “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”.

Al riguardo, l’art. 27-bis di detto Allegato B, come modificato dall’art. 1, comma 646, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) prevede l’esenzione  per  gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI “.

Con riferimento all’emissione di fattura nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, gli esperti dell’Agenzia hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuna operazione imponibile “il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, (…), o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”. Tale disposizione evidenza che il libero professionista è obbligato per legge ad emettere il predetto documento contabile nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’associazione medesima. Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare tra gli “atti, documenti, (…), certificazioni, (…) richiesti (…) dalle associazioni (…) sportive dilettantistiche” di cui al citato art. 27- bis della Tariffa.

Più precisamente, tale fattura rientra nel campo applicativo dell’art. 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n. 642  del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria“.