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Il Comune partecipa agli oneri per il funzionamento dei centri per l’impiego

 

 

Segnaliamo il recente parere n. 18 del 14 febbraio 2020 della Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nel quale i giudici hanno affermato che il Comune è a tutt’oggi chiamato a partecipare agli oneri per il funzionamento dei centri per l’impiego: ciò in quanto è ancora oggi vigente l’art. 3 della Legge n. 56/1987 (Norme sull’individuazione del mercato del lavoro), secondo cui “I Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni”.

I giudici contabili hanno anche evidenziato che, essendo mutato il quadro normativo di riferimento in materia di centri per l’impiego rispetto all’epoca in cui era stata emanata la citata legge, il coinvolgimento dei Comuni alle spese e agli oneri per il funzionamento dei centri per l’impiego dovrà essere regolato su base consensuale ed il riparto degli oneri e le spese dovrà comunque avvenire tra Regione, Province, Comuni ed Agenzia per l’impiego per il funzionamento dei centri per l’impiego secondo il principio della leale collaborazione tra gli enti, attraverso la stipula di idonee convenzioni.