L’ente deve garantire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un adeguato supporto

 

 

Come è noto, l’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 dispone che “L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.

Su tale aspetto si segnala la delibera ANAC n. 10 del 15 gennaio 2020, con la quale l’Autorità ha evidenziato come un responsabile che non sia dotato del supporto idoneo allo svolgimento della propria funzione si ritrova leso nella propria dignità dirigenziale, non consentendogli di svolgere il proprio ruolo; nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Autorità, il RPCT si era ritrovato senza personale e costretto a dedicarsi anche ad attività ancillari, quale la protocollazione di documenti, concretizzando, quindi, una grave criticità da rimuovere necessariamente.

Si ricorda che, in tali casi, l’Autorità può inviare all’ente un’apposita raccomandazione (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017) a porre in essere urgentemente, ovviamente nel rispetto dell’ambito dell’autonomia dell’ente stesso, le modifiche organizzative necessarie per assicurare che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, dotandolo a tal fine di una struttura organizzativa di supporto adeguata, sia per qualità del personale assegnato sia per mezzi tecnici.

 

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