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Il divieto di soccorso finanziario vale anche per le società consortili partecipate

Com’è noto, l’art. 14 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016) dispone che le amministrazioni pubbliche “non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali…’’.

 

 

La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, con la deliberazione n. 123/2019 del 14 novembre, ha chiarito che la norma sopra menzionata deve intendersi applicabile a tutte le partecipazioni degli enti locali, a prescindere dalla loro forma giuridica e natura, e, dunque, anche alle società consortili. Ed infatti, anche i consorzi devono essere considerati realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale, con la conseguenza che non vi sono motivi per escluderli dal principio del divieto di soccorso finanziario, fondato su esigenze di economicità gestionale.