La fattura elettronica scartata dallo SDI si considera non emessa

La fattura elettronica scartata dallo SDI deve considerarsi non emessa: è il principio di diritto n. 23/2019, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale lo scorso 11 novembre.

In concreto, viene ribadito quanto precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 – attuativo dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 127/2015 – da ultimo aggiornato con il successivo provvedimento prot. n. 164664 del 30 maggio 2019, il cui paragrafo 2.4 espressamente dispone che «La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse».

Di conseguenza, l’omissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 471/1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:

  • «fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

 

 

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