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Appalti: servizi analoghi e servizi identici

Le locuzioni “servizi analoghi” e “servizi identici” non coincidono e, conseguentemente, non è possibile assimilare tali nozioni per escludere un concorrente: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 19 settembre 2019, n. 1260 (nel caso specifico i giudici hanno ritenuto illegittima la decisione della stazione appaltante di escludere un partecipante che aveva presentato un’offerta tecnica relativo ad un “impianto similare” a quello richiesto nel bando).

Già in precedenza, il Consiglio di Stato aveva affermato che la stazione appaltante non è “legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”” (sez. III, sent. 23 agosto 2018, n. 5040; sez. V, sent. 31 maggio 2018, n. 3267).