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Fondo di rotazione: la modifica del principio contabile

Per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, la recente modifica del principio contabile n. 4/2, approvata con decreto del 1° agosto 2019, conferma l’assunto giurisprudenziale secondo cui l’utilizzo del fondo di rotazione può avvenire non solo “in termini di cassa ma anche in termini di competenza”, ovvero per riassorbire il disavanzo e finanziare i debiti fuori bilancio.

Già in precedenza su tale duplice possibilità si era espressa la Corte dei conti, sez. reg. Lazio, nella delib. n. 6/2018, nella quale è stato affermato che «l’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevendendo l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell’art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci».

Premettendo che l’utilizzo del fondo di rotazione non rappresenta un obbligo ma una facoltà alla quale gli enti possono scegliere di ricorrere in base alle proprie esigenze, va sottolineato che, in caso di accesso al fondo suddetto, secondo quanto previsto dall’art. 243 bis comma 9 del TUEL, l’Ente deve adottare misure di riduzione in materia di spese di personale, per acquisti di beni e prestazioni di servizi e per trasferimenti.