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Appalti: il principio di rotazione

L’ art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Le Linee Guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, specificano che tale principio trova applicazione nell’ambito “degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”. Lo scopo, dunque, è quello di fare in modo che il principio di rotazione operi già al momento in cui viene effettuata la scelta da parte della stazione appaltante sugli operatori economici da invitare alla procedura di gara.

Le linee guida Anac n. 4 chiariscono inoltre che, l’applicazione del principio di rotazione comporta di norma “il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, del 16 settembre 209, n. 242.