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Corte conti su incentivi ufficio tributi

È legittimo riconoscere incentivi economici in favore dei dipendenti comunali per le attività connesse all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella deliberazione n. 52 del 18 settembre 2019.

Tale facoltà, però, è ammessa al verificarsi di determinate condizioni:

  1. l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto deve avvenire nei termini previsti dal T.U.E.L. (decreto legislativo n. 267/2000);
  2. il Comune abbia previsto, con proprio regolamento, che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta comunale propria sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1091);
  3. il beneficio attribuito al personale comunale non superi la misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso e non ecceda il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

In particolare, con riferimento alla data di approvazione del bilancio di previsione, secondo i giudici non è legittimo il riconoscimento del beneficio se il bilancio è approvato in data successiva al termine fisiologicamente previsto dal citato art. 163 comma 1 del TUEL, ossia il 31 dicembre dell’anno precedente; ed infatti, nel caso dell’esercizio provvisorio ex art. 163 comma 3, il legislatore limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra queste non vi rientra, appunto, quella di destinazione di incentivi al personale poiché, se un ente non è in grado di corrispondere al fondamentale obiettivo della tempestiva approvazione del bilancio di previsione, è sicuramente in una fase di criticità che comporterà una gestione di tipo provvisorio e limitata ad alcune attività.